31992R3950

Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 405 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0159


REGOLAMENTO (CEE) N. 3950/92 DEL CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), ha introdotto in detto settore, a decorrere dal 2 aprile 1984, un regime di prelievo supplementare; che tale regime, istituito per il periodo di nove anni che si concluderà il 31 marzo 1993, è volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che esso resta necessario per il futuro per il conseguimento di un migliore equilibrio del mercato; che è pertanto opportuno prevederne l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 1993;

considerando che, per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati, è opportuno fissare in un regolamento autonomo le norme fondamentali del regime prorogato, snellendo ed uniformando la pertinente normativa, ed abrogare, da un lato, il regolamento (CEE) n. 2074/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), adottato a titolo conservativo dal Consiglio e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), fatto salvo il rispetto degli obblighi contratti e degli impegni assunti ai sensi di detto regolamento;

considerando che dev'essere mantenuto il metodo adottato nel 1984, consistente nell'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolto o venduto direttamente eccedenti un limite di garanzia; che tale limite di garanzia è determinato, per ciascuno Stato membro, mediante la fissazione di un quantitativo globale garantito, che non può essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e per le vendite dirette; che i quantitativi sono fissati per i prossimi sette periodi a decorrere dal 1o aprile 1993 e che la loro determinazione deve tener conto dei vari elementi del regime precedente;

considerando in particolare che sin dall'inizio è stata creata una riserva comunitaria per tener conto delle difficoltà che possono incontrare alcuni Stati membri per quanto attiene all'attuazione di un regime di controllo della produzione lattiera; che detta riserva è stata più volte aumentata per soddisfare esigenze specifiche di taluni Stati membri nonché di taluni produttori; che è opportuno trarne le debite conseguenze, integrando nei quantitativi globali garantiti le diverse parti della riserva comunitaria e sopprimendo quindi quest'ultima;

considerando che il Consiglio ha deciso, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, di prendere una decisione definitiva sul livello dei quantitativi globali applicabili nel corso del primo dei due periodi di dodici mesi, in particolare sulla scorta di una relazione sulla situazione del mercato che la Commissione presenterà prima di ciascuno di questi periodi;

considerando che il superamento di uno o l'altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; che il prelievo deve essere fissato ad un livello corrispondente al 115 % del prezzo indicativo del latte sia per le consegne che per le vendite dirette; che in effetti non appare più giustificato differenziare le percentuali in quanto i produttori sono in una situazione comparabile per quanto riguarda il calcolo del prelievo;

considerando che, allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; che, per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale;

considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l'obiettivo del regime, occorre stabilire che l'acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori;

considerando che è opportuno stabilire che il quantitativo di riferimento individuale è il quantitativo disponibile, indipendentemente dai quantitativi che hanno potuto fare oggetto di una cessione temporanea, al 31 marzo 1993, data di scadenza dei primi nove periodi di applicazione del regime di prelievo, precisando i principi o le disposizioni in base ai quali tale quantitativo dovrà o potrà essere diminuito o aumentato nell'ambito del regime prorogato;

considerando che, nel rispetto delle norme per la determinazione dei quantitativi di riferimento individuali, occorre tener conto dei produttori cui è stato provvisoriamente attribuito un quantitativo specifico nell'ambito del precedente regime;

considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario;

considerando che occorre adeguare i quantitativi di riferimento consegne e vendite dirette alle realtà economiche e che, pertanto, è opportuno riconoscere al produttore il diritto di ottenere l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento, con riduzione o soppressione correlativa dell'altro, qualora egli presenti una domanda debitamente giustificata per far fronte a cambiamenti delle sue esigenze di commercializzazione;

considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che l'applicazione dell'attuale regime presuppone l'esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale; che lo Stato membro può trovarsi nella necessità di disporre di quantitativi di riferimento per far fronte a situazioni particolari, determinate da criteri obiettivi; che occorre, a tale scopo, autorizzarlo ad alimentare la riserva nazionale, in particolare in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento;

considerando che, negli Stati membri che le hanno autorizzate, le cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale hanno consentito un migliore funzionamento del regime; che è quindi opportuno estendere all'insieme dei produttori la possibilità di avvalersi, in linea di principio, di tale disposizione; che l'attuazione di tale principio non deve tuttavia ostacolare il proseguimento delle evoluzioni e degli adeguamenti strutturali, né ignorare le conseguenti difficoltà amministrative;

considerando che, all'atto dell'instaurazione del regime del prelievo supplementare nel 1984, è stato stabilito il principio che il quantitativo di riferimento corrispondente ad una azienda è trasferito all'acquirente, al locatorio o all'erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell'azienda e che non sarebbe opportuno modificare tale scelta iniziale; che occorre tuttavia prevedere che siano applicate, in tutti i casi di trasferimento, le disposizioni nazionali necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti in mancanza di accordi tra queste ultime;

considerando che, per proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e per migliorare l'ambiente, occorre estendere talune deroghe al principio del collegamento del quantitativo di riferimento all'azienda ed autorizzare gli Stati membri a mantenere la possibilità di attuare programmi nazionali di ristrutturazione e a prevedere una certa mobilità dei quantitativi di riferimento all'interno di un ambito geografico determinato e in base a criteri obiettivi;

considerando che il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari e che è pertanto opportuno destinarne il ricavato al finanziamento delle spese del settore lattiero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o aprile 1993 è istituito, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

Il prelievo è fissato al 115 % del prezzo indicativo del latte.

Articolo 2

1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

2. Per quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.

Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più acquirenti, i quantitativi di riferimento individuali a disposizione dei produttori sono presi in considerazione per il completamento del periodo di dodici mesi in corso, esclusi i quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Le stesse disposizioni si applicano in caso di passaggio di un produttore da un acquirente ad un altro.

Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l'acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.

3. Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita e secondo modalità da determinare.

4. Qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime.

Articolo 3

La somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrispondenti da determinare per ciascuno Stato membro.

Allorché il Consiglio decide di adattare i quantitativi globali di cui sopra alla situazione del mercato, gli adeguamenti sono espressi sotto forma di percentuale dei quantitativi globali da rispettare per il periodo precedente.

Articolo 4

1. Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nell'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993 e adattato, eventualmente per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispondente di cui all'articolo 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all'articolo 5.

2. Il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato a richiesta del produttore, debitamente giustificata, per tener conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o sulle sue vendite dirette. L'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla riduzione corrispondente o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore. Questi adeguamenti non possono comportare per lo Stato membro interessato un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3.

In caso di modifiche definitive dei quantitativi di riferimento individuali, i quantitativi di cui all'articolo 3 sono adeguati di conseguenza secondo la procedura di cui all'articolo 11.

3. Qualora il produttore che abbia provvisoriamente ricevuto un quantitativo di riferimento individuale specifico a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento CEE n. 857/84 possa comprovare all'autorità competente, anteriormente al 1o luglio 1993, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80 % del quantitativo di riferimento provvisorio, il quantitativo di riferimento specifico gli è attribuito definitivamente. In caso contrario il quantitativo di riferimento definitivamente attribuito è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente.

Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale.

4. Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il periodo dal 1o aprile 1993 al 31 marzo 1994, il quantitativo di riferimento può essere attribuito provvisoriamente a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo.

Articolo 5

All'interno dei quantitativi di cui all'articolo 3 lo Stato membro può alimentare la riserva nazionale, in seguito a una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione.

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, i quantitativi di riferimento di cui dispongono i produttori che non abbiano commercializzato latte o altri prodotti lattieri in un periodo di dodici mesi entrano a far parte della riserva nazionale e possono venire riassegnati in conformità del primo comma. Allorché il produttore ripristina la produzione di latte o di altri prodotti lattieri entro un termine che stabilisce lo Stato membro, gli è accordato un quantitativo di riferimento in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, non oltre il 1o aprile successivo alla data della richiesta.

Articolo 6

1. Entro una data da determinarsi e non oltre il 31 dicembre gli Stati membri autorizzano, per la durata del periodo di dodici mesi di cui trattasi, cessioni temporanee del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone. Tuttavia i quantitativi di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 non possono formare oggetto di siffatte cessioni temporanee fino al 31 marzo 1995.

Gli Stati membri possono modulare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell'acquirente o all'interno delle regioni e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

- la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali,

- imperative esigenze amministrative.

Articolo 7

1. Il quantitativo di riferimento disponibile in un'azienda viene trasferito con l'azienda in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione ai produttori che la riprendono, secondo modalità che gli Stati membri definiscono tenendo conto delle superfici impiegate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte del quantitativo di riferimento eventualmente non trasferita con l'azienda viene aggiunta alla riserva nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano agli altri casi di trasferimenti che abbiano analoghi effetti giuridici per i produttori.

Tuttavia:

a) sino al 30 giugno 1994 il quantitativo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto alla riserva nazionale in caso di vendita o di locazione dell'azienda;

b) in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri prevedono che siano applicate le disposizioni necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e in particolare che il produttore uscente sia in grado, se vuole farlo, di continuare la produzione lattiera.

2. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, i quantitativi di riferimento disponibili nelle aziende di cui trattasi sono trasferiti tutti o in parte ai produttori che li riprendono, secondo le disposizioni che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

Articolo 8

Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta, o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono applicare una o più delle seguenti misure, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

- accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un'indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con i quantitativi di riferimento così liberati;

- stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere all'inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione da parte dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, di quantitativi di riferimento liberati definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un'indennità pari al pagamento anzidetto;

- prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l'ambiente, la messa a disposizione del produttore uscente, se intende proseguire la produzione lattiera, del quantitativo di riferimento disponibile per l'azienda interessata;

- determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti di quantitativi di riferimento tra produttori di talune categorie senza corrispondente trasferimento di terre;

- autorizzare, dietro richiesta del produttore all'autorità competente o all'organismo da essa designato, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell'impresa o di consentire l'estensivizzazione della produzione, il trasferimento di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1994, i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 non possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo, ad esclusione del terzo trattino.

Articolo 9

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) latte, il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche;

b) altri prodotti lattiero-caseari, in particolare, la crema di latte, il burro e i formaggi;

c) produttore, l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità,

- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;

- e/o che effettua consegne all'acquirente;

d) azienda, il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio geografico della Comunità;

e) acquirente, un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore;

- per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,

- per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, la Grecia è considerata un'unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all'associazione di acquirenti summenzionata;

f) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, un'impresa o un'associazione che procede ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di magazzinaggio, di refrigerazione e di trasformazione del latte o che limita la sua attività lattiera a una di tali operazioni;

g) consegna, qualsiasi consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Articolo 10

Il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario.

Articolo 11

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le caratteristiche del latte, fra cui il contenuto di grassi, ritenute rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (1).

Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 857/84 e (CEE) n. 2074/92 sono abrogati.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 35.

(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 101.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

(4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 69.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 817/92 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 85).

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).